La legge 68/1999 prevede, all’art. 5, comma 3bis, la possibilità di esonero oneroso dagli obblighi assunzionali relativamente agli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60‰).
Il DM 10 marzo 2016 viene integralmente sostituito dal DM 11 giugno 2024 a decorrere dal 1 ottobre 2024.
Autore: Paola Strati
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Pubblicata il 24-09-2024
































































